La ASL Napoli 1 Centro dovrà sostenere integralmente il costo della carrozzina elettronica verticalizzante prescritta a Christian Durso, persona con SMA.
Per il giudice la personalizzazione del presidio rientra nei principi dei LEA (Livelli Essenziali di Assistenza): condizioni cliniche, capacità residue, ambiente di vita e partecipazione sociale devono prevalere su valutazioni esclusivamente economiche o amministrative.
Una carrozzina non è semplicemente un dispositivo sanitario.
Per una persona con una disabilità motoria grave può rappresentare la possibilità di muoversi, uscire di casa, lavorare, mantenere relazioni e partecipare alla vita sociale.
È da questa prospettiva che il Tribunale di Napoli ha riconosciuto il diritto di Christian Durso, con atrofia muscolare spinale (SMA), a ricevere integralmente la carrozzina elettronica verticalizzante prescritta dagli specialisti, condannando la ASL Napoli 1 Centro a sostenerne l’intero costo e le spese di giudizio.
La decisione assume un rilievo che supera la vicenda individuale.
Il principio affermato è che l’appropriatezza di un ausilio non può essere valutata soltanto verificandone la corrispondenza alle categorie previste dal nomenclatore.
Occorre considerare la persona nella sua concreta condizione di vita: quadro clinico, capacità residue, caratteristiche dell’ambiente, sicurezza, mobilità e livello di autonomia che il dispositivo deve consentire.
La personalizzazione dell’ausilio diventa così elemento essenziale dell’effettività dell’assistenza garantita dal Servizio sanitario.
Una carrozzina da sostituire e l’autorizzazione parziale
La vicenda, sostenuta dall’Associazione Luca Coscioni, nasce dalla necessità di sostituire la carrozzina utilizzata da Christian per anni.
Quel dispositivo gli aveva permesso di conservare un livello soddisfacente di autonomia e integrazione sociale, ma era diventato irreparabile: il modello era fuori produzione e i pezzi di ricambio non erano più disponibili.
Gli specialisti avevano quindi prescritto una nuova carrozzina elettronica dotata di caratteristiche specifiche, necessarie in relazione alla disabilità di Christian.
Il 10 marzo 2025, tuttavia, la ASL Napoli 1 Centro aveva autorizzato la fornitura soltanto parzialmente, riconoscendo 13.381,68 euro rispetto a un costo complessivo di 23.215 euro più IVA.
Per l’Azienda sanitaria, l’autorizzazione concessa nei limiti e secondo le modalità previste dal nomenclatore tariffario era sufficiente ad adempiere agli obblighi assistenziali.
Una posizione contestata da Christian, assistito dall’avvocato Alessandro Bardini, Consigliere Generale dell’Associazione Luca Coscioni.
Il punto centrale del ricorso riguardava infatti non la semplice disponibilità di una carrozzina elettronica, ma la sua concreta capacità di rispondere ai bisogni della persona.
Le caratteristiche necessarie per l’autonomia
La documentazione presentata al Tribunale ha evidenziato la necessità di funzioni precise: basculamento elettronico, reclinazione fino a 180 gradi, elevazione e verticalizzazione in tre fasi, un’altezza minima da terra compatibile con l’accesso ai veicoli e sistemi antiribaltamento elettronici.
Elementi che non rappresentano accessori opzionali, ma caratteristiche funzionali collegate alla condizione della persona e alla possibilità di svolgere attività quotidiane con il maggior grado possibile di indipendenza.
Il Tribunale ha rilevato che la ASL non aveva dimostrato che il presidio proposto fosse concretamente capace di assicurare lo stesso livello di autonomia, sicurezza, mobilità e partecipazione sociale garantito dalla carrozzina prescritta.
Mancavano inoltre un’analisi comparativa tra i dispositivi e una motivazione tecnica che spiegasse perché le caratteristiche indicate dagli specialisti potessero essere considerate non necessarie.
Il giudice ha quindi accertato che la Karma Evo Altus è «indispensabile per l’inserimento sociale» di Christian e «l’unico modello in commercio che permette all’istante di avere l’indipendenza funzionale», riconoscendo il diritto alla fornitura completa a carico della ASL Napoli 1 Centro.
Il diritto all’ausilio appropriato
La decisione riporta al centro un tema essenziale nell’assistenza protesica: due dispositivi appartenenti alla stessa categoria non sono necessariamente equivalenti per la persona che deve utilizzarli.
L’appropriatezza non può essere stabilita in astratto, ma deve essere verificata rispetto ai bisogni individuali e agli obiettivi di autonomia e partecipazione.
«Gli ausili non possono essere scelti sulla base del loro costo o di valutazioni meramente amministrative, ma devono essere individuati esclusivamente in funzione delle esigenze cliniche, funzionali e dell’ambiente di vita della persona», afferma Alessandro Bardini.
Secondo il legale, costringere una persona con disabilità ad affrontare un contenzioso per ottenere un presidio appropriato significa trasformare in una battaglia individuale ciò che dovrebbe essere garantito nell’ambito dell’assistenza sanitaria.
Un ausilio adeguato, sottolinea Bardini, può significare maggiore autonomia e qualità della vita, ma anche prevenzione delle complicanze, riduzione dei ricoveri e, di conseguenza, minori costi sanitari.
Christian: «Un risultato importante non solo per me»
Per Christian Durso la sentenza arriva dopo oltre un anno e mezzo di attesa, difficoltà e un ricorso che, a suo giudizio, avrebbe potuto essere evitato.
«Oggi non è un giorno importante solo per me, che avrò finalmente la sedia a rotelle», spiega, «ma perché è stato riconosciuto dal Tribunale, anche con il nuovo nomenclatore, il diritto ad avere una sedia a rotelle in extra LEA».
Christian sottolinea inoltre come, a suo avviso, la ASL avrebbe potuto autorizzare il presidio senza rendere necessario l’intervento del giudice, applicando gli strumenti previsti per rispondere alle esigenze specifiche della persona anziché considerare sufficiente il dispositivo standard.
La pronuncia del Tribunale di Napoli richiama quindi una questione più ampia: il diritto alla salute e all’autonomia non può esaurirsi nella disponibilità formale di una prestazione.
Nel campo degli ausili, garantire un presidio significa garantire quello concretamente appropriato alla persona.
Per chi vive con una disabilità complessa, la differenza tra una carrozzina standard e un dispositivo personalizzato può coincidere con la differenza tra dipendere costantemente dagli altri e poter compiere autonomamente azioni quotidiane.
È su questa distanza, tra una fornitura amministrativamente prevista e un bisogno realmente soddisfatto, che la sentenza interviene: l’ausilio non è il fine dell’assistenza, ma uno strumento attraverso il quale rendere effettivi autonomia, sicurezza e partecipazione sociale.





