Simone, riminese, scomparso il 4 novembre del 2015, era un ragazzo con una disabilità motoria che, oltre a privarlo dell’uso delle mani, lo limitava nei movimenti.
Promotore dell’iniziativa “Firmo quindi sono”, una campagna volta a rivendicare un diritto negato, una battaglia di civiltà per tutti coloro che a causa di un impedimento oggettivo non possono esercitarlo autonomamente.
All’indomani di un episodio increscioso accadutogli all’ufficio anagrafe, presso cui aveva fatto richiesta di rinnovo della sua carta d’identità, Simone si senti etichettato dall’impiegato di turno che scrisse IMPOSSIBILITATO su quel documento.
Un’offesa ed una grave limitazione della libertà personale, che lo feri a tal punto da voler condividere il proprio sdegno sui social media, sui quali scriveva: “ritengo che lo Stato, attraverso gli strumenti tecnologici moderni, debba fornirmi i mezzi adeguati alla mia situazione ed a quella di migliaia di disabili in Italia, per mettermi nella condizione di poter firmare e non costringermi a delegare un mio diritto ad altri”.
Una protesta quella di Simone, che ha portato le autorità locali, ad istituire un tavolo di confronto composto dai responsabili del Comune di competenza e dai funzionari AgID, Agenda Digitale che, partendo dal quel diritto negato, si attivarono immediatamente per cercare di colmare quella mancanza.
Non essere in grado, a causa di un handicap, di apporre in calce ad un documento bancario, notarile o amministrativo, la propria firma autografa, situazione che costringe a delegare ad altri ciò che fisicamente è impossibile fare in autonomia, oltre ad essere fortemente lesivo della dignità di una persona, nelle sue piene capacità intellettive e già duramente provata nel fisico, è umanamente mortificante.
Una circostanza ancor più paradossale se si considera che nell’era della digitalizzazione, nella quale tutto è computerizzato, tra Spid, fascicolo sanitario elettronico e disability card, si debba ancora combattere per il riconoscimento di un diritto che, ad anni, non riesce a trovare la giusta risoluzione normativa.
Dar seguito alla richiesta di un servizio o procedere alla stipulazione di un contratto, sono operazioni per la cui efficacia è indispensabile la firma dell’interessato, atti che, in caso di impedimento oggettivo di quest’ultimo, non possono avere validità giuridica senza che la sua firma sia “affiancata” da quella di due persone che ne testimonino l’autenticità.
Si tratta di una vasta categoria di individui come, ad esempio, non vedenti, disabili motori o persone prive dell’uso delle mani che, pur essendo nella piena capacità di intendere e di volere, hanno difficoltà a firmare.
COSA PREVEDE LA LEGGE IN QUESTI CASI
In riferimento ai non vedenti, la Legge 18 del 1975, consente la firma assistita, ossia la possibilità che una persona di fiducia, possa coadiuvarli nell’espletamento della procedura.
Nel 2017, sul diritto di firma, è stato istituito un tavolo di lavoro con AgID, volto a riformare la Pubblica Amministrazione e, a partire da questa, a promuovere l’utilizzo del digitale tra imprese e cittadini, con raccomandazioni e precisazioni sull’accessibilità digitale dei servizi pubblici erogati, a sportello, dalla pubblica amministrazione, in sintonia con i requisiti dei servizi interni”, verso cui, nella scorsa legislatura, si è registrato il parere contrario del Governo, emendamento al Decreto legge Semplificazioni, approvato invece all’unanimità dalle commissioni Affari costituzionali, che ha dato il via libera alla sottoscrizione dei i referendum con firma digitale.
“Una vittoria di civiltà, risultato di anni di battaglie.
Un primo passo verso un ritorno alla legalità internazionale e la rimozione delle irragionevoli restrizioni che ancora limitano i diritti politici” – ha dichiarato, a suo tempo, Marco Cappato -, attivista politico, tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni.
SENTENZA INNOVATIVA: TRIBUNALE DI VENEZIA
Il Tribunale di Venezia, qualche anno fa, ha emesso una sentenza, destinata a fare giurisprudenza, riconoscendo ad una persona il diritto di firmare un atto con il puntatore oculare, senza l’intermediazione di un interprete, nella convinzione che qualora questa, per quanto capace di intendere e di volere, si trovi in una condizione di immobilità nei movimenti, possa ugualmente far valere il suo diritto di firma, anche se solo attraverso l’ausilio di strumenti, come quello di un puntatore oculare, il cui utilizzo è volto a rimuovere gli ostacoli che impediscono la “normale” comunicazione verbale.
Una pronuncia rivoluzionaria per tutte le persone con SLA, le quali si esprimono, attraverso il movimento degli occhi, per mezzo dell’eye tracking, a cui fa seguito una serie di “conversione testuale” tramite l’uso di un sintetizzatore vocale.
Un importante riconoscimento giuridico che si traduce, nella possibilità, per chi ha un impedimento nei movimenti o difficoltà di linguaggio, di prendere parte a contrattazioni giuridiche e notarili, con firma dei relativi documenti, senza alcun bisogno dell’intervento di un interprete che esprima le volontà per suo conto.
REAZIONI ALLA PRONUNCIA
Il Presidente del Consiglio notarile di Milano, dottor Arrigo Roveda ha così commentato la predetta sentenza: “la firma è un diritto per chiunque, che se pur limitato fisicamente, conservi una piena capacità intellettiva ed è un diritto che deve poter essere esercitato personalmente e senza deleghe”.
Un provvedimento che tratta un argomento assai sensibile, aprendo ad una vasta serie di considerazioni differenti, su quanto altro ancora possa essere fatto per favorire chi vive una disabilità, nel disbrigo delle pratiche burocratiche, rendendo il più accessibile possibile la firma elettronica, sino a giungere al riconoscimento di altre forme, multimediali e sonore, convertendone i contenuti da sottoscrivere in forma scritta.
Il Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 110, vigente in materia di ammodernamento dell’Ordinamento del Notariato, prevede già, ad esempio, l’obbligatorietà per il notaio, di redigere e rogare atti pubblici o autenticare scritture private anche in formato elettronico quando in presenza di un non vedente.
Questa è di per sé una prerogativa che delinea orizzonti più rosee, rispetto al passato, per chi lotta da sempre per vedere riconosciuti i propri diritti civili.
Fonti: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1975/02/19/075U0018/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2001/02/20/001G0049/sg
https://www.disabili.com/legge-e-fisco/articoli-legge-e-fisco/disabilita-grave-vale-la-firma-col-puntatore-oculare-2 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010;110