Come previsto dalla legge istitutiva del Fondo per il Dopo di Noi, destinato alle persone con gravi disabilità prive di sostegno familiare, è stata stanziata una somma complessiva di oltre 76 milioni, da suddividersi tra le Regioni, per la messa in opera di progetti a favore di questi ultimi.
FINALITÀ DEL FONDO PER IL DOPO DI NOI
Si tratta di una misura di sostegno istituita ai sensi dell’art. 3 della Legge 112/2016 per consentire alle Regioni di finanziare percorsi e progetti per le persone con disabilità grave prive del sostegno familiare.
La normativa in questione prevede che il fondo debba finanziare misure di assistenza, di cura e di protezione delle persone con disabilità grave che non abbiano alcun sostegno da parte dei propri familiari o che comunque si trovino nell’imminente pericolo di ritrovarsi soli, attraverso la presa in carico della persona interessata già dal durante noi, ossia quando i genitori della persona stessa sono ancora in vita.
Le risorse che alimentano il predetto Fondo, vengono annualmente suddivise tra le regioni, con apposito decreto.
COMPETENZE DI REGIONI E COMUNI
Ad esclusione della definizione dei livelli essenziali, che rimane prerogativa dello Stato, la materia è di esclusiva competenza e giurisdizione delle Regioni, chiamate perciò a definire indirizzi di programmazione propedeutica all’erogazione stessa delle risorse finalizzate a realizzare gli interventi sul territorio, mentre l’attuazione concreta degli interventi e dei servizi spetta ai Comuni.
È evidente la discrepanza esistente tra le necessità dei potenziali destinatari ed i progetti effettivamente realizzati.
Un dato allarmantequello emerso da una recente relazione della Corte dei Conti sul tema, imputabile ai frequenti ritardi ed alle inadempienze regionali.
Per questo motivo ANFFAS ha anche richiesto l’immediato commissariamento delle regioni inadempienti.
COSA FINANZIA IL FONDO
I requisiti per le prestazioni a carico del Fondo sono stati stabiliti dal
Decreto interministeriale del 23 novembre 2016, attuativo della legge n. 112/2016, al cui articolo 5 prevede che con le risorse del Fondo possono essere finanziati come segue:
a) percorsi di accompagnamento finalizzati a favorire l’uscita dal nucleo familiare di origine, ovvero la ricollocazione in soluzioni alloggiative che riproducano verosimilmente l’ambiente familiare;
b) interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative di tipo familiare e di co-housing, ossia di piccole unità abitative;
c) programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile, contestualmente alla promozione di tirocini finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla loro riabilitazione;
d) interventi di realizzazione di innovative soluzioni abitative, tramite possibile pagamento degli oneri di acquisto, locazione, ristrutturazione e messa in opera di impianti e attrezzature necessarie per il funzionamento degli alloggi medesimi, anche sostenendo forme di mutuo aiuto tra persone con disabilità;
e) in via residuale, interventi di permanenza temporanea in una soluzione abitativa extra familiare.
Fonti:
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-06-22;112!vig=